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Le sanzioni per i professionisti che asseverano il falso – BibLus-net

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Il vademecum RPT fornisce utili osservazioni sul nuovo reato di mendaci asseverazioni per false o omesse informazioni. Le raccomandazioni

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha elaborato un documento per i tecnici asseveratoti: la guida “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”.

Il documento contiene chiarimenti circa il nuovo reato di falsa attestazione per l’ottenimento dei bonus edilizi, nonché le raccomandazioni da seguire per non incorrere in sanzioni.

A tal riguardo, ricordiamo che il dl n. 4/2022 ha introdotto nuove disposizioni circa il reato di mendaci asseverazioni per false o omesse informazioni; nel dettaglio, all’art. 119 del dl n. 34/2020 viene inserito il comma 13 bis-1 che prevede quanto segue:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

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Vademecum RPT

Dopo un breve excursus normativo riferito alla disciplina e all’inquadramento della nuova sanzione, il documento analizza nello specifico quanto segue.

Ambito soggettivo

Il reato analizzato dalla disposizione in esame può essere commesso esclusivamente da tecnici abilitati. Potranno, quindi, incorrere in responsabilità penale ai sensi della nuova disposizione: ingegneri, architetti, geometri, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. La definizione della categoria può ricavarsi dal decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo economico (decreto requisiti ecobonus), che lo individua nel soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Ambito applicativo

L’ambito di rischio penale viene individuato nell’attività di asseverazione disciplinata dal comma 13 del medesimo art. 119 nonché dall’art. 121: si tratta sia delle asseverazioni relative a:

  • ecobonus, in cui i professionisti abilitati devono asseverare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
  • sismabonus, in cui il tecnico è chiamato ad asseverare l’efficacia degli interventi progettati ed eseguiti al fine della riduzione del rischio sismico.

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Condotte punibili

Le condotte punibili sono tre:

  • fornire informazioni false;
  • omettere di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
  • attestare falsamente la congruità delle spese.

Nuova incriminazione o semplice inasprimento sanzionatorio?

Già in passato il tecnico abilitato era tenuto a rispondere penalmente per false informazioni; questo non vale, invece, in riferimento alla condotta di omissione di informazioni rilevanti, penalmente irrilevante prima del 25 febbraio 2022. Ai sensi del nuovo comma 13 bis-1 costituisce, invece, una nuova incriminazione.

Tuttavia le nuove disposizioni, come precisato dalla RPT, sono valide a partire dal 25 febbraio 2022.

Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a partire da tale data ed è valevole il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo.

False informazioni

In caso di false informazioni, si ha che:

  • se il reato è commesso prima del 25 febbraio 2022, il tecnico abilitato risponderà penalmente con una pena prevista dall’art. 481 c.p. (reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516);
  • per quelli commessi in data successiva si applicherà la ben più severa pena prevista dal nuovo comma 13 bis-1 dell’art. 19 dl n. 34/2020, ossia reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

Nel dettaglio, l’esposizione di informazioni false consiste nell’inserimento nell’asseverazione, che si effettua nelle forme della dichiarazione sostitutiva, a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti elementi non rispondenti a quelli concretamente riscontrati dal professionista abilitato:

  • dati;
  • misure;
  • qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti;
  • tipo e consistenza degli interventi;
  • il costo complessivo degli interventi ovvero entità delle spese da sostenere e della spesa massima ammissibile;
  • il rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
  • l’aumento di due classi energetiche.

Omissione informazioni rilevanti

In caso di omissione di informazioni rilevanti il tecnico risponderà solo qualora siano stati commessi successivamente al 25 febbraio 2022 per le pene previste dal comma 13 bis-1; saranno penalmente irrilevanti le condotte tenute in precedenza (salvo che non siano qualificabili come fraudolente in quanto accompagnate da ulteriori artifizi o raggiri).

Le false informazioni relative ai requisiti tecnici del progetto di intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso sono riferite espressamente alla condotta di omissione di informazioni.

In conclusione, il tecnico risponderà penalmente della falsità laddove compia una valutazione applicando criteri, regole e principi tecnici e/o giuridici difformi da quelli individuati dal legislatore e dalla PA e qualora questi ultimi non lascino un libero margine di discrezionalità allo stesso ovvero la loro interpretazione sia univoca ed immediata.

La fattispecie di omessa informazione rilevante appare meno determinata.

Le raccomandazioni

La RPT fornisce, infine, alcune raccomandazioni molto utili per i professionisti tecnici asseveratori che redigono le asseverazioni ex art.119 comma 13 decreto Rilancio. Tra queste, segnaliamo:

  • attenersi scrupolosamente ai requisiti previsti dal “Decreto requisiti” per quanto riguarda il c.d. ecobonus e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017, n. 58;
  • redigere l’asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui sopra;
  • compilare ogni campo del modello al fine di evitare omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull’effettiva realizzazione dello stesso;
  • astenersi dall’esporre dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
  • non discostarsi dall’interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l’asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un’adeguata motivazione;
  • astenersi dall’eseguire l’asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista.

In allegato la guida diffusa agli ordini con la circolare CNI n. 908 del 28 giugno 2022.

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