Una lettura parziale, sommaria e frettolosa dell’art. 6 del
d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia o TUE), recentemente modificato dalla
Legge n. 105/2024,
di conversione del Decreto
Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), potrebbe indurre a
pensare che in Italia esistano davvero degli interventi
realizzabili senza alcuna valutazione tecnica.
L’edilizia libera non esiste
In realtà, le prime parole del comma 1, art. 6, del TUE,
dovrebbero immediatamente indirizzare verso una previa verifica di
eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico), nonché delle
disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).
Considerato che l’Italia è il Paese dei vincoli (basta guardare
quelli paesaggistici decretati e ope legis, visualizzabili sul
SITAP), pensare che si
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