La Legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione del Bonus verde fino a tutto l’anno 2024 per le “spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti, unità immobiliari e pertinenze”.
Analizziamo cosa dispone la più recente normativa…
Bonus verde: analisi della normativa
Torniamo a distanza di un anno sugli aspetti principali che caratterizzano il bonus verde e che sono i seguenti:
1) Soggetti a cui spetta il bonus verde
In via generale la detrazione spetta a chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese (proprietari, nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari (affittuari) o comodatari, ente pubblico o privato, assegnatari di case popolari).
2) Tipologie dei lavori che danno diritto all’agevolazione
Come detto il bonus verde è una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati specifici interventi ovvero:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Nota: rientrano nelle spese agevolate gli “interventi straordinari di sistemazione a verde con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo, alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l’adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico”.
E’ ammesso all’agevolazione anche l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale (è possibile usufruire dell’agevolazione anche per la collocazione di piante o vegetali in vasi se rientra all’interno di un più ampio intervento di sistemazione a verde dell’immobile residenziale).
3) Bonus verde e condomini
Rientrano tra le spese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi e la detrazione è riconosciuta anche agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali.
In linea generale rientrano nelle spese agevolabili le seguenti tipologie di lavori:
- trasformazione di un’area incolta o un cortile in un giardino;
- fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
- la risistemazione totale di un giardino con nuove aiuole, vialetti e recinzioni;
- riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro;
- lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;
- interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (le fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e a condizione che si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali).
E’ possibile usufruire della detrazione anche per installazione o rifacimento di impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde; e realizzazione di giardini pensili.
4) Interventi esclusi dall’agevolazione
Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti sia privati che condominiali.
5) Interventi dati in appalto o direttamente eseguiti dal contribuente
Il bonus può essere fruito solo per gli interventi appaltati a ditte, mentre sono esclusi i lavori eseguiti direttamente dal contribuente.
6) Interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione/attività commerciale
Se gli interventi che danno diritto all’agevolazione vengono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione/attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%.
7) Vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (il trasferimento di una sola quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione).
Nota: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di trasferimento per atto tra vivi il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire del bonus verde non ancora utilizzato o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile (in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile).
8) Decesso dell’avente diritto alla detrazione
In tal caso la fruizione del beneficio fiscale si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene e la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
9) Ripartizione della detrazione spettante
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un importo massimo di spesa di euro 5.000 euro per unità immobiliare oggetto di intervento (non sembra applicabile al bonus in oggetto la cessione del credito e lo sconto in fattura).
10) Pagamento delle spese di cui all’agevolazione
E’ necessario che il pagamento delle spese venga effettuato attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni tracciabilità delle operazioni, come ad esempio assegno bancario, postale, circolare non trasferibile o con modalità informatizzate quali utilizzo di carte di credito, bancomat o bonifici (non è necessario il bonifico che si utilizza per le ristrutturazioni in genere).
Nota: vale il principio di cassa ovvero la data del pagamento e pertanto l’agevolazione è usufruibile nell’anno di imposta del pagamento (non rileva la data di fine dei lavori o della fattura).
Pertanto a seguito della proroga al 2024 sono detraibili anche gli interventi effettuati nel periodo 2021 ma effettivamente pagati nel 2022 (ai fini del riconoscimento dell’incentivo rileva la data di pagamento delle spese).
Ai fini della cumulabilità del limite di euro 5.000 per il bonus verde con il limite di euro 96.000 previsto per le spese di ristrutturazione riferite alla stessa unità immobiliare abitativa occorre ribadire che, come chiarito dal Provvedimento del 14 febbraio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile usufruire di entrambe le detrazioni (96.000 euro e 5.000 euro per un totale di euro 101.000).
Abbiamo trattato l’argomento anche l’anno scorso nell’articolo: Legge di Bilancio 2021 e Bonus Verde: focus sull’agevolazione
A cura di Celeste Vivenzi
Giovedì 24 febbraio 2022
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