Dopo il voto di fiducia di mercoledì scorso, nella giornata di ieri, 30 dicembre, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di Legge di bilancio.
Si richiamano, nella seguente tabella di sintesi, le principali novità fiscali.
Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche Articoli 1, commi 2-4 |
Vengono riorganizzate le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della seconda aliquota (che dal 27 passa al 25%) e della terza (che dal 38 passa al 35%). In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro). Vengono riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000). Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro). Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all’imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro. Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell’Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000. |
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Esclusione da Irap per le persone fisiche Articolo 1, commi 8 e 9 |
Sono esentati da Irap, dal periodo d’imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni. Pur introducendo un criterio di facilissima individuazione al fine di poter individuare i soggetti tenuti/non tenuti al pagamento del tributo, non sono mancate le prime critiche legate al favore che il legislatore pare avere accordato a coloro che svolgono l’attività in forma individuale, andando contro le esigenze del mercato che, invece, sovente richiede aggregazione. |
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Modifiche alla disciplina del patent box Articolo 1, commi 10 e 11 |
Dopo il primo intervento (abbastanza confuso) operato con il Decreto Fiscale, il legislatore è tornato sulla disciplina del patent box, che oggi prevede, in luogo dell’esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%. Viene tuttavia limitato l’ambito di applicazione dell’agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni: – software protetto da copyright; – brevetti industriali; – disegni e modelli. Si modifica, infine, la decorrenza delle nuove previsioni, eliminando il termine iniziale del 22.10.2021 previsto dal Decreto fiscale. |
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Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione Articolo 1, commi 14-23 |
L’Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sottoposta all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, con possibile assegnazione temporanea di personale da un’agenzia all’altra. La remunerazione dell’Agenzia della riscossione sarà garantita da una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato, ragion per cui spariranno gli aggi alla riscossione. Restano comunque dovute dai debitori: – una quota, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, – una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione. Le misure delle due quote saranno fissate con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. |
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Proroga superbonus Articolo 1, comma 28 |
Possono beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022. Sono tuttavia confermate alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari.
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Altre detrazioni edilizie Articolo 1, commi 37 e 38 |
Il termine finale è stato prorogato al 31.12.2024 per tutte le seguenti detrazioni edilizie: – bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%); – sismabonus e sismabonus acquisti; – ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%; – bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024); – bonus verde. |
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Bonus facciate Articolo 1, comma 39 |
Viene esteso al 2022 il bonus facciate, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità |
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Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie Articolo 1, comma 29 |
Le previsioni del Decreto Antifrode vengono accolte nella Legge di bilancio, escludendo quindi una sua formale conversione in legge. L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2024 e 2025, con estensione del numero di detrazioni per le quali l’opzione risulta possibile (che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali). Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario”. Viene espressamente riconosciuta la detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi “minori”. Viene escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. |
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Proroga credito d’imposta beni strumentali Articolo 1, comma 44 |
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro. Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l’agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d’imposta riconosciuto. Nessun credito d’imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni “ordinari non 4.0”. |
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Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento Articolo 1, commi 622-624 |
Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l’avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l’eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Per l’avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell’individuato maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Può essere versata un’imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell’imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta. Alla luce delle novità introdotte è consentita la revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione. |
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Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di Iva Articoli 1, comma 683 |
Viene prorogata al 01.01.2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva introdotte dal Decreto Fiscale e applicabili, fra l’altro, agli enti del terzo settore. La norma era tesa a qualificare rilevanti ai fini Iva (in quanto esenti) una serie di prestazioni attualmente considerate escluse. |
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Sospensione temporanea dell’ammortamento per l’anno 2021 Articolo 1, comma 711 |
Viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento medesimo. | ||||||
Imu ridotta per i non residenti titolari di pensione Articolo 1, comma 743 |
Viene ridotta al 37,5% per l’anno 2022 l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. | ||||||
Estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento Articolo 1, comma 913 |
È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il Decreto fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021. Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione: – ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica), – per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021), – in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali. |
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Sospensione dei termini per le associazioni e società sportive Articolo 1, commi 923-924 |
È prevista la sospensione, fino al mese di aprile 2022, di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022). |
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