“In caso di contrasto o contraddittorietà tra le
disposizioni contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono
quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara”.
Recita così il comma 2 dell’art. 82 del nuovo Codice dei
Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), formula che il TAR
Sicilia, con la sentenza del
29 agosto 2024, n. 2928, ha utilizzato per dirimere
una questione inerente una procedura negoziata
aperta con lettera d’invito agli operatori.
Legge di gara contraddittoria: cosa prevede il Codice dei
Contratti Pubblici
Nel caso in esame, l’operatore ricorrente era stato escluso per
non avere indicato i costi della mandopera, ai
sensi dell’art. 108 dello stesso d.Lgs. n. 36/2023. In realtà,
oggetto dell’appalto era la fornitura di prodotti e l’unico
impiego di personale, previsto solo nel Capitolato tecnico, sarebbe
stato quello per l’eventuale trasporto e consegna al
piano dei prodotti.
Spiega il TAR che dall’analisi della lex specialis si evidenzia
una contraddittorietà di opinioni tra operatore e stazione
appaltante, che oscilla fra il
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