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Livelli di progettazione: il Consiglio di Stato sul principio di continuità

Livelli di progettazione: il Consiglio di Stato sul principio di continuità

È possibile affidare la redazione del progetto
definitivo/esecutivo al professionista che si è occupato del
progetto di fattibilità tecnico-economica? La risposta è chiara con
riferimento al nuovo Codice dei contratti (il D.Lgs. n. 36/2023),
un po’ meno se il riferimento è il vecchio (il D.Lgs. n.
50/2016).

Livelli di progettazione: nuovo intervento del Consiglio di
Stato

Come spesso accade, quindi, serve un intervento della
giurisprudenza amministrativa per chiarire e ricordare alcuni
concetti previsti dalla legge. Ai sensi del nuovo Codice dei
contratti, l’art. 41, relativo ai livelli e contenuti della
progettazione, al comma 8, lettera d) dispone che il progetto
esecutivo “di regola” è redatto dallo stesso soggetto che ha
predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica e che, nel
caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto
dei due livelli di progettazione, il nuovo progettista deve
accettare senza riserve l’attività progettuale svolta in
precedenza.

Questo livello di dettaglio normativo non è, in realtà,
contenuto anche all’interno del “vecchio” D.Lgs. n. 50/2016 che
all’art. 23, comma 12 parla unicamente della progettazione
definitiva
…continua a leggere

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