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Lottizzazione abusiva: la buona fede dell’acquirente non estingue l’illecito

Lottizzazione abusiva: la buona fede dell'acquirente non estingue l'illecito

La lottizzazione abusiva prescinde dallo stato
soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti: a rilevare è
soltanto il fatto che sia stata fatta un’illegittima
trasformazione urbanistica
del territorio, fermo restando
che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei alla
commissione dell’illecito, può essere fatta valere in sede civile
nei confronti dell’alienante.

Lottizzazione abusiva: la buona fede del lottizzante non
basta

Si tratta di un importante principio in materia edilizia e
urbanistica, che il TAR Sicilia ha ribadito
con l’ordinanza
del 25 gennaio 2024, n. 38
, con la quale ha confermato
la legittimità di un ordine di demolizione per lottizzazione
abusiva ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia
), relativo a diversi immobili edificati
sull’area.

Sulla questione, il giudice amministrativo ha sottolineato come
gli acquirenti di un immobile rientrante in lottizzazione abusiva
non possono invocare il proprio stato soggettivo al fine di
escludere la legittimità del provvedimento impugnato e che
l’accertamento della lottizzazione abusiva –
…continua a leggere

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