Alla regola generale dell’esclusione in caso di mancata
indicazione specifica dei costi della
manodopera fa eccezione la presenza di clausole e di
modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente
tali costi nell’ambito della propria offerta
economica, quindi nei casi in cui la legge di gara
contenga disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da
ingenerare “confusione” nel concorrente, nonché di modelli
predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere
materialmente impossibile il loro effettivo inserimento.
Mancata indicazione costi manodopera: non sempre l’esclusione è
legittima
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 31 dicembre 2024, n. 10547, accogliendo il ricorso
di una stazione appaltante contro l’annullamento, operato in primo
grado dal TAR, dell’aggiudicazione di una gara finalizzata
all’affidamento di un servizio, per violazione dell’art. 108,
comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 in quanto l’aggiudicataria non aveva
indicato nell’offerta economica i costi di manodopera.
Secondo il Comune appellante, non si sarebbe potuto procede con
l’escusione
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