Con l’art. 16 del D.L. n. 63/0213, il
legislatore ha introdotto il cd
“Sismabonus“, l’agevolazione fiscale legata
agli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall’art.
16-bis, comma 1, lettera i) del D.P.R. n. 917/1986
(TUIR) per lavori inerenti le parti strutturali di un
edificio. Attenzione però, perché le agevolazioni
maggiorate non riguardano soltanto l’intervento strutturale in sè:
come specificato anche nella Risoluzione n. 147/E del 29 novembre
2017 dell’Agenzia delle Entrate, anche le opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria accedono
alla maggiore percentuale di detrazione, se funzionali al
completamento dell’intervento.
Sismabonus e opere di completamento: quale detrazione
spetta?
Ricordiamo che per usufruire del Sismabonus le opere devono
essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad
alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, prevedendo una
detrazione del 50% calcolata su un ammontare complessivo di 96.000
euro per unità immobiliare per ciascun anno, ripartita in 5 quote
annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le
spese e in quelli successivi.
La percentuale di detrazione è elevata:
- al 70% (75%
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