Con l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di Superbonus e della possibilità di cessione del credito per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, ma anche per gli interventi per i quali sono previste le altre detrazioni fiscali per ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, sono cambiate le disposizioni relative alla fatturazione per i condomini senza amministratore e senza codice fiscale. Diversamenti da quanto previsto in passato, infatti, non è più possibile per gli interventi effettuati sulle parti comuni richiedere al fornitore fatture differenziate per i singoli proprietari ma è obbligatorio che venga rilasciata una fattura unica e che, in caso di pagamento, il bonifico sia effettuato da un condomino incaricato. Le indicazioni sia nelle istruzioni al modello 730, sia nel modello per la comunicazione per la cessione del credito, che deve essere compilato anche in caso di sconto in fattura. Nel modello 730 è infatti chiaramente precisato che “per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. In tal caso, il contribuente esibirà al Caf o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio”. Allo stesso modo del modello di comunicazione per la cessione del credito è richiesta l’indicazione delle generalità del rappresentante del condominio e del suo codice fiscale.
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