L’apposizione del vincolo paesaggistico sul territorio ha spesso
complicato la vita a chi ha fatto richiesta di condono edilizio,
soprattutto nel caso di istanze ai sensi della legge n. 326/2003
(c.d. “Terzo Condono Edilizio”), che ha
decisamente ristretto l’ambito di applicazione della sanatoria in
zona sottoposta a tutela.
Mini condono paesaggistico: quali effetti sulla sanatoria?
Sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27,
del decreto legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003,
possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree
soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza,
corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6
dell’Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondenti a
opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria mentre per le altre tipologie di abusi interviene una
preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.
Questa impostazione è stata recepita anche dalla
giurisprudenza penale, la quale ha affermato che
il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli
interventi di minore rilevanza
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