Prima di ogni altro chiarimento, è bene anticipare la differenza che intercorre tra un APE convenzionale e uno tradizionale. Ci viene in aiuto un recente documento di ENEA prodotto con il supporto del CTI per le parti di sua competenza, che ha l’obiettivo di guidare i professionisti nella compilazione degli APE ante e post interventi, redatti per le finalità di accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%.
Vediamo in dettaglio l’intero argomento e il vademecum ENEA, nel quale vengono anche fornite alcune indicazioni, utili a tecnici e software-house, in merito alla compilazione dell’APE convenzionale partendo dal format del DM 26 giugno 2015. In più, nell’ultima parte sono fornite alcune indicazioni di calcolo, nei casi di differenza di servizi energetici presenti ante e post interventi.
>> VADEMECUM ENEA APE CONVENZIONALE <<
Modelli Superbonus per APE convenzionale e tradizionale
Come si diceva, esistono alcune differenze tra l’APE tradizionale e quello convenzionale. Quest’ultimo, ai fini del Superbonus, ha infatti finalità e modalità di utilizzo diverse dall’APE redatto ai fini del D.Lgs 192/05 per compravendite e locazioni (che chiamiamo pertanto “tradizionale”).
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APE convenzionale e tradizionale, differenze
Le principali differenze sono le seguenti:
1) L’APE convenzionale per il Superbonus ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi Superbonus. L’APE tradizionale ha invece la finalità di informare i proprietari e/o utilizzatori delle unità immobiliari nel caso di compravendita, locazione ecc. (finalità di cui al D.Lgs 192/05 e s.m.i.);
2) l’APE convenzionale per il Superbonus, nel caso di edifici pluri-unità, è redatto per l’intero edificio (unione di più unità immobiliari nel caso di edifici pluri-unità) secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell’allegato A del Decreto 06 agosto 2020 requisiti Ecobonus, mentre l’APE ai sensi del D.Lgs 192 e s.m.i. è sempre redatto per singola unità immobiliare;
3) il valore dell’EPgl,nren, nell’APE convenzionale post-intervento, si ottiene dalla somma degli EPnren relativi ai soli servizi già presenti nella situazione ante. Per la determinazione dell’EPgl,nren nell’APE tradizionale sono sempre considerati tutti i servizi eventualmente presenti al momento della redazione dell’attestato. Si noti quindi che, anche nel caso di edificio unifamiliare, APE convenzionale post intervento e APE tradizionale (eventualmente redatto dopo gli interventi per finalità diverse dalla richiesta degli incentivi) potrebbero avere un EPgl differente;
4) per la redazione degli APE convenzionali per il Superbonus non è necessaria “l’indipendenza” da parte del professionista (l’APE convenzionale può essere redatto, ad esempio, anche dallo stesso progetti a o direttore lavori, purché sia un tecnico abilitato); >> Superbonus, il proprietario può asseverare da sé la pratica;
5) non è necessario depositare gli APE convenzionali nei catasti regionali. Gli APE convenzionali sono infatti da intendersi come allegati all’asseverazione che il professionista deve inviare all’ENEA per la richiesta del Superbonus.
Sul tema Superbonus 110% unità collabente. L’APE iniziale è necessaria?
Indicazioni di calcolo e di modellazione dell’edificio per gli APE convenzionali
SERVIZI ENERGETICI DELL’EDIFICIO
Sia nel caso di intero edificio sia nel caso di unità immobiliari funzionalmente indipendenti, in merito ai servizi energetici da considerare nel calcolo per l’APE convenzionale, si precisa quanto segue. Nella determinazione dell’EPgl,nren (globale non rinnovabile) nell’APE convenzionale post-intervento sono da considerare solo gli EP relativi ai servizi già presenti nella situazione ante.
Ciò non significa, tuttavia, che nell’input di calcolo per la modellizzazione della situazione “post” debbano essere esclusi i servizi eventualmente aggiunti con i lavori. L’input e la modellizzazione dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente devono essere sempre completi (tutti i servizi e gli impianti presenti). È solo nella sommatoria per la determinazione dell’EPgl finalizzata alla dimostrazione del miglioramento di classe che vengono considerati (sommati) solo gli EP relativi ai servizi presenti nella situazione “ante”.
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Qualora infatti così non fosse, cioè venissero esclusi dalla modellizzazione “post” i servizi eventualmente aggiunti nel corso dei lavori, potrebbe crearsi una situazione irrealistica nella ripartizione dell’energia elettrica prodotta in situ (ad es. da fotovoltaico) sui servizi presenti.
A titolo esemplificativo si immagini una situazione “ante” con solo i servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria soddisfatti da caldaia a gas e una situazione post con i servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento (nuova installazione) soddisfatti da pompa di calore con aggiunta, contestuale, di impianto fotovoltaico. Qualora venisse escluso il raffrescamento dalla modellizzazione “post”, l’intera produzione del fotovoltaico andrebbe, nel calcolo, a compensare solamente i servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria (e non raffrescamento). Si creerebbe quindi un beneficio non realistico relativamente al miglioramento della classe (che verrebbe valutato solo sui servizi riscaldamento e acqua calda sanitaria).
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PRESENZA DI IMPIANTI COMUNI A PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI
Sia nel caso di intero edificio sia nel caso di unità immobiliari funzionalmente indipendenti, in presenza di impianti comuni a più unità immobiliari, si precisa quanto segue.
Nella redazione degli APE convenzionali, devono essere inserite tutte le unità immobiliari che accedono alle detrazioni fiscali del 110% servite da impianti comuni.
Per la gestione del calcolo nel caso di impianti comuni a più unità immobiliari si seguano le indicazioni della UNI/TS 11300-5.
>> Per ulteriori informazioni su come si fa, indice di prestazione termica e catasto energetico clicca qui.
Modelli di riferimento
APE CONVENZIONALE ANTE INTERVENTO
APE CONVENZIONALE POST INTERVENTO
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