I soggetti (persone fisiche non titolari di partita IVA) che devono presentare la propria dichiarazione dei redditi e non possono farlo con il Modello 730, devono utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche (PF). Inoltre nulla toglie, a chi pur potendo adempiere all’obbligo dichiarativo con il 730, di utilizzare, comunque, il Modello Redditi.
Modello Redditi Persone Fisiche 2021: scadenza e modalità di presentazione
Il Modello Redditi Persone Fisiche 2021 (anno d’imposta 2020) deve essere presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2021 (salvo proroghe).
Tuttavia, ci sono specifici casi in cui la presentazione può essere fatta cartaceamente all’ufficio postale. In tale ipotesi il termine ultimo è fissato al 30 giugno 2021. In dettaglio la presentazione cartacea è ammessa per i seguenti contribuenti:
- colui che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non può presentarlo
- chi pur potendo presentare il modello 730, deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri RM, RT ed RW del Modello Redditi
- coloro che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti (vedi anche Modello Redditi PF/2021: quali sono le scadenze per gli eredi?).
Ad ogni modo chi può presentare il modello cartaceo può sempre decidere di inviarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2021.
L’invio del Modello Redditi PF online può essere fatto direttamente oppure tramite intermediario incaricato (commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).
Documenti necessari per il Modello Redditi Persone Fisiche 2021: dati anagrafici e reddituali
Ai fini della compilazione del Modello Redditi PF/2021, il contribuente, con riferimento all’anno d’imposta 2020, deve avere a disposizione una serie di documenti. Tra questi quelli da cui si evincono i dati anagrafici e quelli reddituali.
Quindi:
- documento di identità e tessera sanitaria del contribuente (dichiarante), del coniuge e dei familiari a carico (figli ed altri familiari)
- dichiarazione redditi anno precedente (Modello 730/2020 o Modello Redditi/2020)
- eventuali ricevute del modello F24 di versamento (acconti e saldi versati nel 2020)
- certificazione unica (CU/2021)
- assegni periodici del coniuge per sentenza di separazione o divorzio
- attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a colf e badanti
- certificazioni utili percepiti e altri redditi di capitale (CUPE/2021)
- documentazione per vendita terreni a seguito di lottizzazione, cessione di immobili acquistati da non più di cinque anni
- contratti di locazione in essere (ed eventuale ricevuta di avvenuta opzione cedolare secca)
- visura catastale
- atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione.
Non sono, invece, necessari i dati del sostituto d’imposta che eseguirà il conguaglio del prospetto di liquidazione delle imposte, in quanto, a differenza del Modello 730 (con sostituto), chi presenta il Modello Redditi riceverà l’eventuale rimborso del credito direttamente dall’Agenzia delle Entrate oppure verserà con Modello F24 l’eventuale debito d’imposta.
Spese detraibili e deducibili: la documentazione per il Modello Redditi Persone Fisiche 2021
In merito ai principali oneri detraibili e deducibili da riportare al quadro RP del Modello Redditi Persone Fisiche 2021, occorre disporre della seguente documentazione:
- contratto di locazione, per chi nel 2020 ha abitato in affitto
- attestazione della banca da cui si evincono gli interessi per mutuo abitazione principale (produrre anche l’atto di acquisto, l’atto di mutuo e le fatture notaio e di altri oneri accessori)
- fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale
- tutta la documentazione necessaria per godere delle detrazioni fiscali per i lavori sulla casa (bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, bonus verde, sismabonus, superbonus 110%, bonus mobili, ecc.). Quindi: ricevute bonifici, fatture di spesa, abilitazioni amministrative ai lavori, ecc.).
- fatture, ricevute fiscali, scontrini ed altra documentazione riferiti alle spese sanitarie (farmacia, visite mediche, analisi laboratorio, acquisti dispositivi medici, ecc.)
- documentazione fiscale riferita spese veterinarie, spese funebri, erogazioni liberali, spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici) e documento comprovante lo stato di invalidità o di portatore di handicap, spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli), spese per acquisto cani guida, ecc.
- abbonamenti trasporto pubblico locale regionale e interregionale
- assicurazione vita o infortuni rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
- contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
- ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi
- attestazione versamenti a Fondi di previdenza complementare
- ricevute di versamento contributi previdenziali per addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
- attestazione pagamento tasse universitarie e scolastiche
- ricevute pagamento spese per attività sportive dei figli di età compresa tra i 5 e 18 anni
- contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti e relativi pagamenti
- rette asili nido.
Per le spese detraibili al 19% di cui all’art. 15 del TUIR, ricordiamo che, a decorrere da quelle sostenute dal 1° gennaio 2020, ai fini dello sgravio fiscale è necessario che il pagamento risulti da strumento tracciabile (vedi anche Tracciabilità delle spese detraibili: indicazioni dalle istruzioni al Modello 730/2021).
Potrebbero anche interessarti:
SULLO STESSO TEMA
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.