Sono le tante novità che il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede in tema di bonus edilizi. In particolare:
Superbonus 110% è prevista proroga ma con scadenze differenziate:
-per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche la detrazione spetta fino al 31 dicembre 2022 ma esclusivamente in due ipotesi:
1. se, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
2. per gli interventi eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022. Termini più lunghi per i condomini, IACP e cooperative.
-Per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate sarà possibile usufruire del superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma:
la detrazione resterà al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Lo sconto si ridurrà al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024, mentre per le spese sostenute nell’anno 2025 la detrazione fiscale sarà pari al 65%.
Per gli interventi effettuati dagli IACP il superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.
Bonus facciate confermato fino alla fine del prossimo anno il bonus facciate, ma viene ridotta l’aliquota della detrazione che sarà al 60% (fino al 31 dicembre 2021, la misura è invece del 90%).
Sono previsti inoltre Ulteriori bonus, in particolare:
– la detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a 96.000 euro di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% e il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
– il sismabonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85%
– il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.
Per quanto riguarda il bonus mobili resterà in vigore fino al 2024, ma dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile passerà da 16.000 euro a 5.000 euro. Inoltre I mobili e gli elettrodomestici dovranno essere finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.
Per il Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici non è prevista alcuna proroga.
Infine per quanto riguarda lo Sconto in fattura o la cessione resteranno in vigore fino al 2025 esclusivamente per il superbonus 110%.
Per il bonus facciate, il bonus ristrutturazioni, l’eco e il sisma bonus “ordinari”, a meno di modifiche durante l’iter di approvazione della legge di Bilancio, la disciplina prevista dall’art. 121 rimarrà in vigore solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021.
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