La spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività che gli sono state affidate dal condominio, in cui l’istante possiede un immobile, non possono essere oggetto del Superbonus 110% da parte dell’interpellante.
Lo ha affermato la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello n. 904-334/2021.
Si devono ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente relative agli interventi eseguiti ed ammissibili al Superbonus, in linea con quanto previsto dal Decreto Rilancio e quanto chiarito dalla circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle entrate.
In allegato la risposta
Source: casaeclima.com
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