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Niente Superbonus 110 per magazzini e depositi senza riscaldamento – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

iStock.com/Koldunov

A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate, secondo la quale gli interventi realizzati su un’unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento, non sono agevolabili.

Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 557/2021 dove l’istante ritiene di poter accedere al Superbonus per i lavori di isolamento termico di un fabbricato, categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), sul quale ha avviato, nel mese di novembre 2020, lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.

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I lavori di isolamento termico comprendono: la chiusura del lato attualmente aperto con un cappotto termico esterno sulla nuova facciata in laterizi e un cappotto termico interno sulla parete opposta a quella di nuova costruzione per isolare la parete in pietra, il rifacimento e l’isolamento del tetto con coppi, un vespaio areato e isolato per il nuovo pavimento controterra.

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Inoltre, a detta dell’istante, essendo l’edificio originario privo dell’attestato di prestazione energetica, non è necessario procedere alla redazione dell’APE iniziale del manufatto ma procedere con la redazione dell’APE a fine intervento per certificare la classe di efficienza raggiunta.

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Con l’interpello il proprietario dell’immobile chiede, inoltre, se è possibile riconoscere l’agevolazione anche per gli interventi trainati, tra i quali: un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili, una tenda a rullo esterna per la schermatura solare di un serramento in vetro sul fronte sud, una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici, un sistema di building automation per la gestione dell’impianto di condizionamento estivo ed invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

Vediamo nel dettaglio qual è il parere rilasciato dall’Agenzia sulla questione.

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La presenza dell’impianto di riscaldamento fa la differenza

Per le Entrate, l’unità immobiliare di cui si parla non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 34 del 2020. Conseguenzialmente non è possibile fruire del regime agevolato per gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

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Difatti l’istante non può accedere al Superbonus né per i lavori trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali né per i lavori trainati indicati nell’interpello, ovvero:

  1. impianto per il riscaldamento e il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
  2. nuove finestre comprensive di infissi, una delle quali in sostituzione di un preesistente serramento;
  3. un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili;
  4. una tenda a rullo esterna per la schermatura solare di un serramento in vetro sul fronte sud;
  5. una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici;
  6. un sistema di building automation per la gestione dell’impianto di condizionamento estivo ed invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

La mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione rappresentata dall’istante, risulta essere una condizione preclusiva all’ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell’ecobonus.

Per quanto riguarda l’esonero dell’APE iniziale, si legge nella risposta “a nulla rileva l’introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell’articolo 119, del decreto legge Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l’A.P.E. iniziale”.

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Foto:iStock.com/Koldunov

Source: ediltecnico.it

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