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Niente Superbonus se l’impresa non applica i contratti collettivi. La novità, contenuta nel Dl Antifrodi-bis – professioneArchitetto – NEWS110

Niente bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 70mila euro se l’impresa non applica i contratti collettivi del settore edile, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La novità, contenuta nel Dl Antifrodi-bis (Dl 13 del 2022, art.4), ha l’obiettivo di «incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro» e si applica trascorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del Dl, ossia per i lavori avviati dopo il 27 maggio 2022.

I lavori sottoposti alla nuova restrizione sono quelli elencati nell’allegato X al DLgs 81 del 2008. Vi rientrano – va ricordato – i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Fanno parte dei lavori elencati nell’allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.

Sul Dl Antifrodi bis si veda anche:
Superbonus e altri bonus edilizi, Dl Antifrodi bis in vigore: tre le possibilità di cessione 

Non solo il Superbonus: sono diversi i bonus edilizi che decadono se l’impresa non applica il contratto nazionale o territoriale. Il nuovo obbligo riguarda infatti anche: la nuova detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, il bonus ristrutturazioni (anche in accoppiata con il bonus mobili), l’eco-bonus e il sisma-bonus ordinari, il bonus facciate, l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Il nuovo Dl fa inoltre riferimento anche al bonus per le sistemazioni a verde e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tali incentivi possono essere riconosciuti solo se «nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81».

Inoltre, il contratto collettivo applicato va riportato nelle fatture emesse, relative all’esecuzione dei lavori. All’Agenzia delle Entrate, che può avvalersi anche dell’aiuto dell’Inps, delle Casse edili e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, spettano i poteri di verifica sui nuovi obblighi.

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