Per le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), enti non profit specificatamente richiamati dalle disposizioni sul 110%, la fruizione della detrazione maggiorata è indipendente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi, quindi anche se non abitativo o utilizzato come tale. È necessario, però che i detti interventi siano eseguiti sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Così l’Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 206 di ieri, che è intervenuta su questa fattispecie particolare ai fini dell’applicabilità del superbonus del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020.
L’istante ha dichiarato di rappresentare una associazione di promozione sociale (Aps), iscritta nei registri di riferimento (nazionale e regionale) che ha intenzione di eseguire lavori che oggettivamente possono fruire della detrazione del 110% ma su immobili, non abitativi; si tratta, infatti, di immobili non residenziali che rientrano nelle categorie «D/6» (Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) e «D/8» (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).
Sul punto, preliminarmente, è giusto ricordare che la legge di conversione del dl 34/2020, la legge n. 77/2020, ha esteso la detrazione nella misura del 110%, relativa agli interventi di efficientamento e antisismici, anche ad alcuni enti non commerciali specificatamente indicati ovvero, in particolare, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle organizzazioni di volontariato (OdV), alle associazioni di promozione sociale (Aps), nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), iscritte nel registro del Coni.
L’art. 119 del dl 34/2020, tuttavia, non prende in considerazione altre categorie di enti non commerciali (come, per esempio, le fondazioni non iscritte nell’anagrafe delle Onlus, le associazioni non presenti nei registri regionali, le società di mutuo soccorso e quant’altro) stante il fatto che, dal tenore letterale delle lettere d-bis) ed e), del comma 9 dell’art. 119, restano fuori gli interventi eseguiti da tutte le altre tipologie di associazioni, diverse da quelle appena indicate (come, per esempio, la classica associazione culturale), pur in possesso dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo settore (Cts), di cui al dlgs n. 117/2017.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate, in risposta ad un preciso e precedente interpello (risposta n. 14/2021), gli enti religiosi possono beneficiare della detrazione maggiorata del 110% soltanto se rientrano fra i soggetti espressamente indicati dall’art. 119 del dl 34/2020, sopra indicati, ai sensi della lettera d-bis) del comma 9; al contrario, possono beneficiare della detrazione in commento soltanto in qualità di condomini per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali.
Constatato questo principio generale, in relazione all’intenzione di eseguire specifici interventi per l’efficientamento energetico, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, la problematica evidenziata riguarda, in particolare, l’esecuzione su immobili non a destinazione abitativa come indicato dall’art. 119, fruendo ulteriormente della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del medesimo dl 34/2020. L’Agenzia delle entrate, nella risposta in commento (n. 206), richiama le disposizioni di riferimento, di cui agli articoli 119 e 121, e i commi 66 e 67, dell’art. 1 della legge 178/2020 e le più recenti circolari (n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020) nonché i provvedimenti che hanno approvato il modello per cessione e sconto (provvedimenti n. 283847/2020 e 326047/2020) e precisa, in modo inequivocabile, che per i detti soggetti (Onlus, OdV e Aps), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il 110% risulta fruibile per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto dei medesimi interventi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi alla detrazione maggiorata siano eseguiti sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
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