Un professionista che nel periodo antecedente all’attribuzione
di un incarico dirigenziale, ha svolto attività e incarichi a
favore della stessa Amministrazione e addirittura della stessa
area, non può essere nominato responsabile,
ricorrendo infatti i presupposti dell’art. 4 del d.Lgs. n. 39/2013
in materia di inconferibilità degli incarichi.
Inconferibilità incarichi: no alla nomina se si è svolta
attività per la stessa PA
A spiegarlo è ANAC, con la delibera del 23
ottobre 2024, n. 490, con la quale ha stabilito
l’inconferibilità a un architetto dell’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica di un Comune,
avendo svolto nel biennio precedente ( e quindi nel c.d.
“periodo di raffreddamento”) alcuni incarichi professionali per la
stessa Amministrazione, comprendenti tra l’altro una collaborazione
continuativa con l’Ufficio Tecnico.
Queste collaborazioni, benché formalmente non dirigenziali, si
sono protratte per quasi tutto il biennio precedente alla nomina e
sono state retribuite con compensi regolari.
Le norme sull’inconferibilità degli incarichi
Preliminarmente ANAC ha ricordato che la norma è stata di
recente novellata dalla legge
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