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Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Modifiche superbonus decreto semplificazioni

Novità all’orizzonte con il nuovo Decreto Semplificazioni di cui è disponibile la bozza datata 21 maggio 2021. Si parla di modifiche che interessano la super agevolazione e che riguardano nello specifico: villette unifamiliari, impianti di riscaldamento, e asseverazioni tecniche.

L’approvazione del nuovo Decreto Semplificazioni, da parte del Consiglio dei Ministri, è attesa per la settimana del 31 maggio 2021. Degno di nota è l’articolo 17 della bozza che recita “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.”

Nello specifico, l’articolo introduce modifiche al famigerato articolo 119 del Dl Rilancio.

Va ricordato che il decreto introduce regole di attuazione del PNRR presentato dal Governo alla Commissione Europea. Qui ci sono tutte le notizie dedicate al PNRR che raccontano l’evoluzione della misura e presentano i settori interessati dai fondi per la ripartenza post pandemia Covid-19.

Vediamo adesso nel dettaglio cosa cambia per il Superbonus 110% e quali sono le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni in arrivo. Per saperne di più su Super eco e sima bonus ti consigliamo questa guida pratica >>  Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110%.

Leggi anche: Scadenza Superbonus diversa per edifici unifamiliari e condomini

Novità Superbonus 110: le modifiche all’articolo 119

Le modifiche attese riguardano l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Di seguito cosa si evince dalla bozza.

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Accesso autonomo

  • Si parla di eliminazione per gli edifici unifamiliari del vincolo dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale. Vengono eliminate al comma 1, lettera c) le parole «che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno». Di conseguenza viene eliminato il comma 1 bis che definiva quando l’accesso doveva considerarsi autonomo dall’esterno.

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Impianti di climatizzazione

  • Previsto l’inserimento di un comma dopo il 2 che specifica che «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.».

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Beneficiari agevolazione proprietari immobili D/2

  • l’ampliamento della categoria dei beneficiari facendo rientrare i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.” Nello specifico si tratta di:
    • società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel   territorio dello Stato;
    • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
    • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

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Asseverazioni e CILA

Interessanti novità anche in materia di asseverazioni, difatti viene sostituito il comma 13 ter che prevede:

«13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

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Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Leggi anche: Conformità edilizia immobili ante 1967: ok alla legittimità anche senza documentazione

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • a – mancata presentazione della CILA;
  • b – interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c – assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • d – non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.»

Se ti occorre sapere di più o una guida operativa, consigliamo  Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus.

> Scarica il pdf della bozza del Decreto Semplificazioni <

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L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di conseguenza, risponde…

Foto: iStock.com/

Source: ediltecnico.it

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