Sono pienamente legittimi i contratti stipulati dalle
società di ingegneria con i privati anche prima
dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge n.
124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), senza che
si possa ravvisare un’incostituzionalità delle norme.
Contratti stipulati da società di ingegneria con privati:
non sono nulli
A chiarirlo è stata la Corte Costituzionale con
la sentenza
del 21 novembre 2024, n. 184, in relazione alle
questioni sollevate da una Corte d’Appello, chiamata a decidere sul
rapporto contrattuale intercorrente tra un Condominio e una società
di ingegneria cessionaria di un contratto, avente a oggetto
attività propedeutiche e necessarie a ottenere il contributo
pubblico per la riparazione dell’edificio condominiale, danneggiato
dal sisma del 2009.
Il Condominio aveva comunicato il recesso dal contratto,
adducendo delle inadempienze da parte della società di ingegneria,
motivo per cui era nato un contenzioso con la richiesta di
risarcimento danni.
Contro questa domanda, il Condominio ha anche eccepito
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