Rientrano nella nozione giuridica di
costruzione, per la quale occorre la concessione
edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente
infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo,
alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non
irrilevante e non meramente occasionale.
Come nuova costruzione va quindi definito un manufatto di
rilevanti dimensioni, completamente rifinito e parzialmente
arredato, nonché munito di impianti
e di infissi, e dotato di bagni, escludendo in
assoluto la sua possibile natura precaria o qualificazione come
manufatto accessorio, trattandosi invece di un’opera destinata
all’uso residenziale, abusiva se eseguita in assenza di
permesso di costruire.
Opere stabili in area vincolata: necessari il permesso di
costruire e l’autorizzazione paesaggistica
Sulla base di questi presupposti, il TAR Lazio,
con la sentenza
del 30 dicembre 2024, n. 23653, ha respinto il ricorso
per l’annullamento di un ordine di demolizione di opere abusive
realizzate in assenza di titolo edilizio e delle
necessarie autorizzazione preliminari, all’interno di un’area
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1,
lett.
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