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Nuova costruzione senza permesso né autorizzazione paesaggistica: legittima la demolizione

Nuova costruzione senza permesso né autorizzazione paesaggistica: legittima la demolizione

Rientrano nella nozione giuridica di
costruzione, per la quale occorre la concessione
edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente
infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo,
alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non
irrilevante e non meramente occasionale.

Come nuova costruzione va quindi definito un manufatto di
rilevanti dimensioni, completamente rifinito e parzialmente
arredato, nonché munito di impianti
e di infissi, e dotato di bagni, escludendo in
assoluto la sua possibile natura precaria o qualificazione come
manufatto accessorio, trattandosi invece di un’opera destinata
all’uso residenziale, abusiva se eseguita in assenza di
permesso di costruire.

Opere stabili in area vincolata: necessari il permesso di
costruire e l’autorizzazione paesaggistica

Sulla base di questi presupposti, il TAR Lazio,
con la sentenza
del 30 dicembre 2024, n. 23653
, ha respinto il ricorso
per l’annullamento di un ordine di demolizione di opere abusive
realizzate in assenza di titolo edilizio e delle
necessarie autorizzazione preliminari, all’interno di un’area
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1,
lett.
…continua a leggere

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