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Nuova stretta su Ecobonus, Sismabonus e Superbonus: cosa sapere – Immobiliare.it

Approvata
la bozza del secondo decreto sul Pnrr e sulle misure anti-evasione, non ancora pubblicata
in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento allo stato prevede 41 articoli
finalizzati, in larga parte, a snellire alcune procedure legate alla messa a
terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza e facilitare il
raggiungimento dei 45 obiettivi del Piano in agenda entro il 30 giugno.

L’ulteriore
stretta sui controlli sui bonus edilizi

A
fronte di misure piuttosto eterogenee, che spaziano dal portale nazionale per
la lotta al lavoro nero all’obbligo per tutte le amministrazioni centrali di
utilizzare la piattaforma Inpa per i concorsi, passando per il Fondo per
ristoro danni alle vittime del Terzo Reich, il provvedimento approvato dal
Consiglio dei Ministri intende potenziare il sistema di monitoraggio
dell’efficientamento energetico promosso dai bonus edilizi.

In
particolare, il provvedimento prevederebbe l’invio obbligatorio, a monte della
procedura, della pratica all’ENEA
al fine di potenziare il monitoraggio del superbonus 110% e così
evitare frodi e
distorsioni
.

La
relazione tra le nuove norme su ecobonus e sismabonus e Piano nazionale di
ripresa e resilienza si apprezza in considerazione del fatto che si tratta di semplificare
ed accelerare le procedure per gli interventi di efficientamento energetico e
nel relativo progetto di transizione.

Cosa prevede l’articolo

Lo schema di decreto legge prevede, all’art. 20, che al “fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, si valuti il risparmio energetico effettivamente conseguito con gli interventi e dispone che, per quanto riguarda “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati”.

In
particolare, il coinvolgimento dell’ENEA pare finalizzato alla raccolta di informazioni
e dati utili alla quantificazione dei risparmi energetici.

L’ENEA, infatti, ha il
compito di elaborare le
informazioni
pervenute e di trasmettere una relazione sui risultati degli
interventi effettuati al Ministero
della Transizione ecologica
, al Ministero dell’economia e delle
finanze, alle Regioni e alle Province autonome, nell’ambito delle rispettive
competenze territoriali.

La
norma prevede altresì che per la concreta attuazione di tali misure sarà poi necessario
l’adeguamento dell’organico dell’ENEA mediante l’introduzione nello statuto di
un direttore generale. Affinché ciò sia possibile è necessaria la successiva emanazione
di un decreto del Ministero della Transizione ecologica di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’attenzione per delimitare gli abusi dei bonus fiscali.

Il
provvedimento in oggetto si inserisce in una più ampia raccolta di misure atte
a prevenire e sanzionare gli abusi connessi alla fruizione dei cd. bonus
fiscali. Come noto,
infatti, alla possibilità di fruire di bonus edilizi sono seguiti considerevoli
aumenti di prezzo per le materie prime e financo casi di fatture con prezzi
maggiorati o servizi inesistenti.

In questo contesto, si inserisce la
norma contenuta nella bozza del decreto
PNRR 2,
puntando a semplificare ed accelerare le procedure per gli
interventi di efficientamento energetico
, senza modificare gli obiettivi fiscali
della misura.

di Agostino Sola

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