

Nel caso in cui venga impugnato un titolo edilizio come un
permesso di costruire, il criterio della
vicinitas non può valere da solo ed in automatico
a dimostrare la sussistenza dell’interesse al
ricorso.
Si tratta di un principio che vale anche nel caso in cui si
invochi la c.d. “vicinitas commerciale”,
definita, in generale, come la posizione dei soggetti che
agiscono come imprenditori nel medesimo settore, attingono al
medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo
danno al loro volume d’affari, in caso di apertura di una nuova
impresa commerciale illegittimamente autorizzata.
Nel caso in cui venga impugnato quindi un atto come un
permesso di costruire per la realizzazione di un’attività
commerciale, occorre dimostrare in modo rigoroso il
pregiudizio derivante dalla realizzazione dell’intervento
assentito, senza che esso si possa presumere dalla mera
vicinitas commerciale, dato il rilievo attribuito dall’Unione
europea e dal legislatore nazionale alla libertà di
concorrenza.
Vicinitas commerciale: l’equilibrio con la libertà di
iniziativa economica
Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di
Stato, con la Disclaimer.