L’Allegato I.1 del D.lgs.36/2023 definisce l’affidamento
diretto come “l’affidamento del contratto senza una
procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello
di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente
dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei
criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art.50, co.1 lett a)
e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal
medesimo codice”.
Una tipologia di affidamento sul quale una stazione appaltante
ha richiesto al supporto giuridico del MIT alcuni
chiarimenti, contenuti nel
Parere del 26 febbraio 2024, n. 2301.
Affidamento diretto: il parere del MIT sull’applicazione della
disciplina
Preliminarmente, il MIT ha ricordato che in base all’art. 48,
co. 4, d.lgs. 36/2023 “ai contratti di importo inferiore alle
soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla
presente Parte, le disposizioni del codice”.
Da questa disposizione ne consegue la regola secondo cui ai
contratti sotto-soglia europea si
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