Con il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023,
il soccorso istruttorio ha trovato una sua piena collocazione
all’interno dell’art. 101
(rubricato appunto “Soccorso istruttorio”), definito a seguito di
una evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Soccorso istruttorio: il nuovo Codice dei contratti
Nel dettaglio, l’art. 101 del nuovo Codice dei contratti, che
amplifica l’ambito, la portata e le funzioni di questo istituto,
superando anche alcune incertezze diffusamente maturate nella
prassi operativa, si compone di 4 commi secondo i quali la stazione
appaltante ha l’obbligo di attivare l’istituto del soccorso
istruttorio (entro un termine non inferiore a cinque giorni e non
superiore a dieci giorni) per:
- integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa
alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle
offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o
con il documento di gara unico europeo, con esclusione della
documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica;
la mancata presentazione della garanzia provvisoria,
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