L’Istante è una organizzazione di volontariato (ODV), con qualifica giuridica di Onlus priva di personalità giuridica, riconosciuta dalla Regione ed iscritta sull’apposito registro regionale e, successivamente all’adeguamento dello statuto ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo settore), l’iscrizione è confermata nel medesimo registro regionale.
L’ODV ha sottoscritto con il Comune, mediante scrittura privata, una convenzione, che assume la forma del “Canone Ricognitivo” al fine di utilizzare i locali per la sua attività (l’ente opera nel campo dell’aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo).
Tali locali necessitano di sostanziali interventi atti a migliorarne il consumo energetico e, di conseguenza, istante chiede se possa beneficiare delle detrazioni previste dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus), in virtù della predetta convenzione stipulata tramite scrittura privata registrata al protocollo del Comune e, nello specifico, stante la mancanza di capienza fiscale, possa godere del c.d. “sconto in fattura” di cui all’articolo 121 dello stesso decreto legge n. 34 del 2020.
Per approfondire di consigliamo:
1) La risposta delle Entrate n. 610 del 17.09.2021
Le Entrate ricordano che, con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, ai sensi del comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica, agli interventi effettuati:
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l’esclusione di cui al comma 15-bis dell’articolo 119.
Inoltre, come chiarito con circolare n. 24/E del 2020, ai fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù di un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.
Più precisamente, come chiarito nella citata circolare, 24/E del 2020, il beneficiario può:
– essere titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile;
– detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Nel caso in esame, si può ritenere che la Convenzione stipulata nella forma della scrittura privata possa costituire titolo idoneo a consentire all’ODV istante l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus.
Questo in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’Istante abbia la disponibilità giuridica dell’immobile dalla data di sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.
Previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è dunque ammesso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico.
Infine, nel presupposto che l’Istante possegga redditi imponibili anche se si tratta esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, potrà richiedere, in alternativa, alla detrazione dall’imposta lorda, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, lo sconto in fattura.
Source: fiscoetasse.com
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