

La valutazione di anomalia costituisce espressione della
discrezionalità tecnica della pubblica
amministrazione e sfugge al sindacato del giudice amministrativo,
salvo che non sia manifestamente illogica, arbitraria,
irragionevole o frutto di travisamento dei fatti. Ciò significa che
in caso di contenzioso sul sub-procedimento, il controllo del
giudice non può tradursi in una nuova valutazione tecnica, ma deve
limitarsi a verificare se la decisione della
stazione appaltante sia logicamente motivata e immune da vizi
macroscopici.
Nel caso in cui ravvisi un’illegittimità nell’operato della SA,
il giudice deve limitarsi a disporre una riedizione del
potere di verifica da parte dell’Amministrazione, sempre
nel rispetto del principio del “one shot
temperato”.
Verifica anomalia dell’offerta: i limiti del potere del
giudice
Ribadisce il limite del ruolo della G.A. il Consiglio di
Stato, accogliendo in appello, con la sentenza
del 31 dicembre 2024 n. 10542 il ricorso presentato
dall’originaria aggiudicataria di un appalto
integrato, la cui aggiudicazione era stata revocata dal
TAR sul presupposto di un’errata
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