Le esigenze di segretezza tecnica o
commerciale di un’offerta vanno tenute in
considerazione solo per le singole informazioni sottoposte a
tutela industriale o
commerciale, puntualmente e motivatamente indicate
dall’impresa controinteressata e valutate dall’amministrazione, in
modo altrettanto motivato e sulla base di un’idonea
istruttoria.
Diversamente, specie quando la natura del servizio non è tale da
potere giustificare l’esistenza di un segreto commerciale,
l’amministrazione è tenuta all’ostensione di tutta
la documentazione relativa all’offerta tecnica.
Accesso agli atti di gara: il segreto tecnico o commerciale va
motivato
A ribadirlo è il TAR Umbria con la
sentenza del 27
novembre 2024, n. 823, accogliendo il ricorso di
un’impresa che aveva richiesto l’ostensione integrale dell’offerta
tecnica dell’aggiudicataria di un appalto di servizi da affidare
mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo
71 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti
Pubblici) mediante RDO sul MePA.
Il ricorrente aveva richiesto l’ostensione degli atti dato
che sul mePA era riportato soltanto il punteggio complessivo
ottenuto da ciascun operatore, senza che fossero comprensibili i
criteri di attribuzione
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