Nella presentazione di un’offerta, la sostituzione di un
materiale prescritto dalla lex specialis con un
altro non rappresenta una proposta migliorativa, ma una vera e
propria variante progettuale inammissibile.
Questo perché, se le soluzioni migliorative possono liberamente
esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse
opzioni sulla base del progetto posto a base di
gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle
caratteristiche progettuali già stabilite
dall’Amministrazione, le varianti rappresentano invece modifiche
del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e
funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa
manifestazione di volontà della stazione appaltante.
Appalto di lavori: no a offerta tecnica diversa da quella
richiesta espressamente dalla SA
Sulla base di questi presupposti il TAR
Calabria, con la sentenza del
4 luglio 2024, n. 1099, ha definito inammissibile
l’offerta tecnica di un OE, in quanto nell’ambito di un appalto di
lavori che prevedeva la sostituzione di tubature in cemento con
tubature in polietilene, aveva presentato un’offerta
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