La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica
tramite firma digitale comporta l’esclusione del concorrente senza
possibilità di accedere al soccorso istruttorio.
Mancata sottoscrizione offerta tecnica: esclusione OE
legittima
A chiarirlo è il TAR Lombardia, con la sentenza
del 26 novembre 2024, n. 3359, con cui ha respinto il
ricorso di un concorrente escluso da una procedura di gara per
l’affidamento di un servizio per non avere sottoscritto
digitalmente l’offerta tecnica. Secondo il ricorrente, l’unica
indicazione in tal senso riguardava il c.d. “Documento d’offerta”,
quale ultimo passaggio obbligato prima dell’invio alla Stazione
Appaltante, fatto che accertava inequivocabilmente e
definitivamente che tutti i documenti che componevano l’offerta
fossero riconducibili al soggetto che aveva sottoscritto
quest’ultimo.
Inoltre sarebbe anche stato violato l’art. 101 del d.Lgs. n.
36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto la SA non ha
assegnato all’operatore alcun termine per l’attivazione del
soccorso istruttorio e sanare la mancanza.
Obbligo di firma digitale sull’offerta tecnica
Tesi che non hanno convinto il TAR, che
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