28 giugno 2021
(Olindo Casullo)
Le Fondazioni, in quanto Onlus, possono beneficiare delle detrazioni maggiorate del 110%, ma non possono fruire del “maggior termine” per il sostenimento delle spese.
L’istante è una Fondazione iscritta all’anagrafe delle Onlus, proprietaria unica di 28 immobili, per cui chiede se è possibile effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche e recupero delle facciate nonché di interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’articolo 119 del Dl 34/2020 (decreto “Rilancio”).
La Fondazione, inoltre, chiede se sia possibile ultimare i lavori entro il 30 giugno del 2023 e, quindi accedere alla prerogativa cosiddetta del “maggior termine“, riservata agli istituti autonomi per le case popolari (Iacp).
Per quel che riguarda la prima richiesta, l’Agenzia risponde che non è prevista alcuna limitazione di interventi agevolabili; pertanto, in quanto Onlus, può usufruire del Superbonus 110%, in relazione agli interventi di riqualificazione sui 28 edifici di sua proprietà. Tuttavia, avendo scopi diversi dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti con le stesse finalità sociali, non potrà usufruire del “maggior termine” dovendo rispettare come limite temporale per il sostenimento delle spese il 30 giugno 2022.
Source: nextville.it
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