È possibile far rientrare nella super agevolazione le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, ma ad una condizione: i costi devono essere strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili.
A dirlo è l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 672 del 6 ottobre 2021, dove l’istante chiede chiarimenti sui lavori da effettuare su un appartamento in condominio per accedere al Superbonus, che prevedono la coibentazione delle strutture opache, il cambio dei serramenti, la nuova installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e l’installazione di sistemi BACS.
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Vediamo nel dettaglio cosa ne pensa l’Agenzia a proposito di Superbonus e rimozione amianto e quali sono le condizioni che devono sussistere.
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Superbonus per rimozione amianto: ecco quando è possibile
La possibilità di far rientrare nel Superbonus i lavori di rimozione e smaltimento amianto esiste, ma per le Entrate tali interventi ottengono il Superbonus se si dimostra che sono strettamente collegati ai lavori agevolabili, inoltre, è necessario che l’intervento a cui si riferiscono i lavori sia effettivamente realizzato.
Le Entrate si tirano indietro nel dare un parere sulla possibilità di collegare o meno lavori di questo tipo, difatti demanda la valutazione ad un competente tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto interministeriale 6 agosto 2020, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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Superbonus e tetto
Nelle coperture dei tetti italiani possono esserci tracce di amianto, con l’occasione del Superbonus molti proprietari vorrebbero rifarlo prevedendo una giusta coibentazione, quindi rimuovere e smaltire il materiale fibroso.
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Come ha precisato le Entrate è possibile usare la super detrazione ma è utile fare un riepilogo su quando e quali sono le principali condizioni affinché il superbonus sia riconosciuto per la coibentazione del tetto, ovvero è necessario:
- che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno;
- che venga garantito il salto di due classi energetiche per l’edificio;
- che in totale gli interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incidano su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente.
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Tecnico abilitato e asseverazione
Ricordiamo che in caso di Superbonus sono necessari:
– il visto di conformità – che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai Caf;
– un’attestazione o asseverazione – che asseveri non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ricordiamo a proposito del ruolo del tecnico abilitato che questi deve dichiarare il rispetto dei requisiti come indicato dal progetto, degli attestati di prestazione energetica preliminari e delle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come segnalano anche le schede tecniche fornite dai produttori e le fatture allegate.
Dovrà inoltre dichiarare:
- di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale (per evitare eventuali contestazioni),
- che il massimale della polizza assicurativa (che sarà allegato all’asseverazione, che altrimenti sarà priva di valore), è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi in oggetto.
Nei casi in cui l’asseverazione sia riferita a uno stato di avanzamento dei lavori (Sal), quest’ultimo deve essere di almeno il 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivati per il primo Sal e del 60% per il secondo > leggi anche Superbonus, in un intervento con più bonus aumentano anche i SAL <
Tra l’asseverazione di stato avanzamento lavori e quella di chiusura degli stessi non possono passare più di 48 mesi > qui abbiamo raccolto tutte le info sull’asseverazione superbonus <
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Vengono trattati non sono gli aspetti civilistici – in particolare in tema di responsabilità delle diverse figure coinvolte – ma anche quelli tributari e penalistici.
Foto:iStock.com/ArjanL
Source: ediltecnico.it
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