La mancata indicazione dei Criteri Ambientali
Minimi (C.A.M.) nel bando di gara non rappresenta una
clausola immediatamente escludente, tale da
legittimare eventualmente l’impugnazione del bando di
gara.
Non solo: le disposizioni in materia di C.A.M., lungi dal
risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà
obblighi immediatamente cogenti per le stazioni
appaltanti, automaticamente eterointegrati nella
documentazione di gara.
Indicazione CAM nel bando: cosa succede se i Criteri Ambientali
Minimi non vengono specificati?
La conferma arriva dal TAR Lazio con la
sentenza del 6
marzo 2024, n. 4493, che ha giudicando inammissibile
il ricorso proposto da un operatore, che aveva impugnato
l’aggiudicazione di un servizio in favore di un altro
concorrente.
Secondo il ricorrente sarebbero stati violati gli artt. 34 e 71
del d. lgs. n. 50/2016 (Codce dei Contratti
Pubblici), in quanto la legge di gara non avrebbe
previsto né le specifiche tecniche, né le clausole contrattuali né
i criteri premiali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (c.d.
“CAM”) adottati con i DM del Ministro
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