Fatti salvi i casi di riduzione o esonero, il d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), che presto sarà nuovamente rinnovato nei
contenuti dal D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa), dispone che il rilascio del
permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al
costo di costruzione.
Componenti del contributo per il rilascio del permesso di
costruire
L’argomento è l’oggetto della sentenza del
22 luglio 2024, n. 6587 mediante la quale il Consiglio di Stato
ha chiarito i presupposti e le differenze esistenti tra le due
componenti del contributo per il rilascio del permesso di
costruire:
- gli oneri di urbanizzazione;
- il costo di costruzione.
Preliminarmente occorre ricordare quanto prevede l’art. 16 del
Testo Unico Edilizia (TUE). In particolare:
- comma 2: la quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione è corrisposta al
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