

È sufficiente che un’opera sia smontabile o realizzata con
materiali leggeri per escludere l’obbligo del permesso di
costruire? O conta, piuttosto, la finalità e la durata d’uso
dell’intervento?
Opere precarie: interviene la Corte di Cassazione
Quello della precarietà dell’opera è un concetto molto sfumato
la cui qualificazione dipende da molti fattori inseriti all’interno
del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia o TUE) agli articoli 3 (Definizioni degli
interventi edilizi) e 6 (Attività edilizia libera). Fattori da cui
discende anche il relativo regime amministrativo.
L’argomento (molto delicato) è stato affrontato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza 2 aprile 2025,
n. 12661 che interviene nuovamente su un tema ricorrente nella
pratica edilizia: la qualificazione delle opere precarie e
l’applicabilità dell’attività edilizia libera che, come noto, non è
mai
completamente libera ma condizionata dal rispetto di vincoli
settoriali e urbanistici.
Il caso riguarda la realizzazione di strutture
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