Affinché le opere stagionali possano essere ricomprese nel
regime dell’edilizia libera sono necessarie in
particolare due condizioni, ovvero l’assenza di opere
murarie e l’effettivo utilizzo stagionale
del manufatto, che dev’essere periodicamente rimosso e
reinstallato.
Di base, infatti, il concetto di stagionalità non deve
necessariamente corrispondere alla nozione di
precarietà; è obbligatorio però che l’opera soddisfi le
caratteristiche dell’utilizzo periodico, e che quindi sia impiegata
per una specifica esigenza e per un determinato periodo di
tempo, per poi essere effettivamente rimossa una volta
soddisfatte tali necessità.
Opere stagionali e precarie: occhio alle differenze
A spiegare il punto è il TAR Campania con la
sentenza
del 28 giugno 2024, n. 4036, con la
quale ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Comune
secondo cui era necessario il permesso di costruire per un’opera
stagionale a servizio di un’attività di ristorazione.
Spiega il giudice che il regime dell’edilizia
libera comprende opere che, nonostante possano essere
accomunate dallo stesso obiettivo, si distinguono tra loro
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