La presentazione di un’istanza di condono edilizio comporta la
sospensione temporanea di tutti i procedimenti
sanzionatori in materia edilizia fino a quando la richiesta non
viene esitata.
Ciò significa che l’Amministrazione, in presenza di una domanda
pendente, non può adottare un ordine di demolizione e ripristino
dell’immobile abusivo, almeno non prima di disporre
l’effettivo rigetto dell’istanza.
Tale principio si applica sempre, a meno che il manufatto
oggetto di sanatoria non sia stato poi radicalmente trasformato con
la realizzazione di ulteriori interventi. Solo in quel caso
l’ordine di demolizione sarebbe
legittimo.
Istanza di condono: procedimenti vanno sospesi
A ribadirlo è il TAR Sicilia con la
sentenza del 1°
luglio 2024,
n. 2350,
che ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione disposta in relazione ad un immobile
oggetto di istanza di condono ai sensi della Legge n.
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