L’ordinanza di demolizione relativa ad
interventi realizzati in assenza o in totale difformità dal
permesso di costruire, oppure con variazioni
essenziali, rappresenta un provvedimento che il giudice è tenuto ad
disporre obbligatoriamente, senza dover fornire ulteriori ragioni
oltre alla necessità di ripristino della legalità violata.
Tale provvedimento costituisce esplicitazione di un potere
sanzionatorio autonomo rispetto a quelli dell’autorità
amministrativa e non può avere carattere residuale o sostitutivo,
essendo un atto accessorio rispetto alla condanna principale, per
il quale peraltro si esclude l’applicazione di poteri
discrezionali.
Ordine di demolizione: giudice penale obbligato a disporlo
A spiegarlo è la Corte di Cassazione con la
sentenza
del 14 maggio 2024, n. 18895, con cui ha respinto il
ricorso contro il rigetto dell’istanza di revoca o di annullamento
dell’ordine di demolizione per opere abusive insistenti su un
immobile residenziale.
In particolare, gli ermellini hanno specificato che la
demolizione infatti è disposta ai sensi dell’art. 31, comma 9 del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo
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