Il meccanismo che lei ipotizza è corretto, gli stati di avanzamento lavori (SAL) possono essere al massimo due e devono essere pari ad almeno il 30%. Lei parla di pagamento in due tranche, ognuna delle quali pari al 50%, quindi rispetta pienamente il requisito, anche se in realtà per applicare e godere della detrazione al 110% non c’è bisogno di effettuare i pagamenti come sopra esposto, mentre invece è necessario procedere con i SAL nel caso di cessione del credito.
La regola indicata riguarda infatti il solo esercizio dell’opzione della cessione del credito (o anche quella dello sconto in fattura, che però non vi riguarda) e non la fruizione stessa del Sismabonus, che è svincolata da questo requisito. E’ l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, che «può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori».
=> Bonifico e causale Superbonus 110% (D.L. 34/2020)
Le confermo che si possono usare i modelli per la ristrutturazione edilizia, anche se la corretta causale per il bonifico parlante è il riferimento alla norma sul Superbonus 110, ovvero l’articolo 119 del dl 34/2020. Sono comunque ammessi i bollettini precompilati predisposti da banche e Poste per le altre detrazioni edilizie, anche se contengono il riferimento a causali per interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate (Circolare 24/2020):
possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per quanto riguarda infine la cessione del credito, scegliete la banca per tempo e chiedete all’isrtituo di credito stesso tutti i dettagli sulla documentazione da presentare, che potrebbe variare da banc a banca.
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