Sono qualificate come opere di “nuova
costruzione” non solo i veri e propri nuovi fabbricati, ma
tutte le strutture che – per dimensioni, caratteristiche
costruttive e utilizzo – non soddisfano mere esigenze temporanee,
ma comportano una trasformazione permanente del
suolo inedificato, come ad esempio la
pavimentazione di un’area esterna.
Tali opere necessitano del permesso di
costruire e, in caso di realizzazione
in area sottoposta a vincoli paesaggistici, a
prescindere da quale sia il titolo autorizzativo mancante, sono
sempre assoggettabili ad ordinanza di demolizione e ripristino
dello stato dei luoghi.
Pavimentazione esterna: nuova costruzione o edilizia
libera?
A spiegarlo è stato il Consiglio di Stato con
la sentenza
del 20 febbraio 2024, n.
1659, con cui ha rigettato i ricorsi presentati da due
società (una proprietaria e l’altra locataria) relativi ad alcune
opere abusive, site in area posta a vincoli e soggette ad ordinanza
di demolizione, consistenti nella pavimentazione di uno
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