

L’annotazione al casellario ANAC a seguito
dell’applicazione della penale dell’1% per ritardo
nell’adempimento non è legittima quando comunque si tratta
di un episodio isolato e l’OE adempie correttamente al
contratto.
Questo perché sebbene l’annotazione sia un atto dovuto,
l’Autorità è tenuta a valutare le circostanze per le quali
l’annotazione possa rappresentare o meno una notizia utile.
Annotazione al casellario ANAC: illegittima se non c’è grave
inadempimento
Sulla base di questi presupposti, il TAR Lazio, con la sentenza
dell’11 marzo 2025, n. 5145 ha accolto il ricorso
presentato contro l’annotazione nel Casellario Informatico
dell’ANAC a seguito del’applicazione da parte di una SA della
penale superiori all’1% del valore contrattuale
nell’ambito dell’affidamento di un servizio.
La società ricorrente si era aggiudicata un lotto relativo al
servizio di raccolta e recapito, stipulando un Accordo Quadro con
la stazione appaltante. Nel corso dell’esecuzione del contratto,
quest’ultima ha applicato una penale per ritardo e
successivamente ha segnalato l’accaduto all’ANAC.
L’Autorità ha avviato il procedimento per
l’annotazione
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