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Per stalle e rimesse bonus edilizi possibili ma occhio agli impianti – Il Sole 24 ORE

I punti chiave

3′ di lettura

Il bonus casa, l’ecobonus e il sisma bonus, ordinari o super, possono, a determinate condizioni, essere fruiti anche per gli interventi su stalle, pertinenze o meno di abitazioni o altri immobili, anche rurali, staccate o meno dagli stessi. Ogni bonus, però, ha le sue regole specifiche, che cerchiamo di approfondire.

Pertinenze

Il bonus casa, l’ecobonus e il sisma bonus, ordinari o super al 110%, possono essere fruiti anche se i lavori vengono effettuati solo su una pertinenza (ad esempio, un magazzino, un deposito o una soffitta, C/2, una stalla o un box auto, C/6, o una tettoia chiusa o aperta, C/7) e «indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale» (circolare n. 30/E/2020, risposta 4.1.1 e risposta n. 806/2021).

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In questo caso, per il risparmio energetico (anche super) è necessario che nella pertinenza vi sia già un impianto di riscaldamento preesistente (Faq Enea 3.B del 25 gennaio 2021 e interrogazione parlamentare n. 5-06256-2021), rispondente alle caratteristiche tecniche previste dall’articolo 2, lettere l-tricies) e l-tricies quater) del Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 48/2020), come «un caminetto» o «una stufa a legna» (Faq Enea 9.D, ex 24, del 25 gennaio 2021). Per l’ecobonus e il sisma bonus ordinari non serve che la pertinenza sia a servizio di un’unità residenziale.

Unità collabenti F/2

Anche se l’edificio è collabente (categoria catastale F/2) è necessaria, per l’ecobonus (ordinario o super), la presenza dell’impianto di riscaldamento, anche se non funzionante, ma va dimostrato, sulla «base di una relazione tecnica» che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi e che sia riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (risposte delle Entrate nn. 59/2022, 599/2021, 161/2021, Faq n. 4 dell’Enea di ottobre 2020, circolare 30/E/2020, risposta 3.1.4).

In ogni caso, solo ai fini del super ecobonus (non per quello ordinario) si ritiene che l’unità immobiliare collabente non pertinenza, a fine lavori, vada accatastata come abitazione e che questa variazione della destinazione d’uso del fabbricato in abitativo sia già presente nel provvedimento urbanistico autorizzativo (risoluzione 8 febbraio 2005, n. 14/E). La stessa destinazione residenziale serve anche per il bonus casa e il super sismabonus, per i quali, invece, non serve che l’impianto di riscaldamento preesista.

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