Il dibattito giurisprudenziale intorno alla natura dei pergolati, o gazebo, da lungo tempo contesi, senza mezze misure, tra opere di edilizia libera e interventi necessitanti di permesso di costruire a seconda della loro natura precaria o meno, sembra(va) aver recentemente trovato un definitivo assestamento con la prevalenza dell’orientamento finalistico per il quale l’elemento distintivo va individuato in ordine all’uso precario e non definitivo che l’opera assume, e ciò a prescindere dai materiali utilizzati o dall’amovibilità della stessa.
Tale definizione, che è stata recentemente fatta propria e confermata dai Giudici di Palazzo Spada (Cons. Stato, Sez. VI, 09.02.2021, n. 1203), e che pare in astratto chiara e lineare, in realtà però non fuga tutti i dubbi applicativi.
Infatti nel D.P.R. n. 380/2001 agli art. 6, 10 e 22 sono definite solo tipologie d’interventi che non permettono un’automatica classificazione ed identificazione delle opere (basti considerare, viceversa, la puntuale elencazione di cui al D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 in ordine agli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a regime semplificato che al punto A17 definiscono espressamente le “installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o di tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”).
Del resto, la natura di attività di edilizia libera non sempre è collegata a una durata provvisoria (si pensi proprio al caso di un pergolato installato su un terrazzo) bensì alla sua irrilevanza edilizia.
Proprio per questo solo poche settimane dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, il Tar Lazio è tornato ancora a trattare la questione dei pergolati (Tar Lazio, Sez. Seconda Bis, 12.05.2021, n. 5634) ed ha trovato l’occasione per ulteriormente arricchire il tema allontanandosi del tutto da parametri di dimensioni o provvisorietà, giungendo a definire come semplice “arredo da terrazzo” un pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia, qualificandolo come opera di edilizia libera perché “non propedeutico ad eventuali ampliamenti”.
E’ prevedibile che il quadro giurisprudenziale continui a evolversi, seppure è possibile fissare quantomeno un paletto, alla luce degli arresti sopra commentati, per i quali il carattere leggero del pergolato (o del gazebo) e la sua vocazione precaria – desumibile pur sempre da elementi costruttivi – fanno annoverare tale opera tra quelle non necessitanti di alcun titolo edilizio.
La questione è tutt’altro che marginale se si considera che gli interventi di arredo e sistemazione degli spazi esterni sono assai diffusi al punto che per questi è anche previsto, a far data dal 2017, un beneficio di detrazione fiscale.
Nella famiglia dei bonus collegati all’edilizia ed al settore delle costruzioni in generale, conosciuti più diffusamente come bonus casa, merita infatti una menzione il bonus verde, introdotto con la Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017) e poi prorogato nel 2019 (articolo 1 della Legge n. 145 del 2018), nel 2020 (articolo 10 del Decreto Legge n. 162 del 2019) e da ultimo anche nel 2021 (articolo 1, comma 76 della Legge n. 178 del 2020).
Tale agevolazione è costituita da una detrazione fiscale Irpef al 36% delle spese sostenute sino ad € 5.000,00 per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili, è stato prorogato per il 2021.
Ancorché prevista per un valore contenuto (si consideri che la detrazione massima ottenibile è di 1.800 euro ripartita in dieci quote annuali), questo bonus si contraddistingue per l’ampia platea dei soggetti ed interventi che possono beneficarne, oltre che per la semplicità della procedura e della documentazione richieste.
L’art. 1 comma 12 L. n. 205/2017 dispone che la detrazione riguardi le “spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) <> di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”.
Partendo dal dato normativo è possibile svolgere alcune considerazioni di carattere generale.
Innanzitutto, dal punto di vista dei soggetti beneficiari, nel novero di coloro che possiedono o detengono con titolo idoneo l’immobile rientrano senz’altro il proprietario, il nudo proprietario, l’usufruttuario, ma anche l’inquilino in affitto, il titolare di comodato.
Il bonus verde è riferito all’immobile per il quale vengono effettuati i lavori, pertanto, ogni persona fisica può sommare le detrazioni per le spese sostenute su ciascun immobile per il quale vanti una delle posizioni sopra elencate.
Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione è dedicata alle unità immobiliari con uso abitativo, con esclusione di negozi, uffici, locali commerciali, e si rivolge anche agli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali (nel limite di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) a favore di ciascun condomino nei limiti della sua quota millesimale, purché egli abbia contribuito economicamente all’esecuzione dei lavori, con ammissione anche per gli inquilini e i comodatari.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale, assegno, carte di credito o bancomat) e non è necessario il “bonifico parlante”.
Fatte queste sommarie premesse d’inquadramento, con vocazione sostanzialmente “fiscale”, è interessante rivolgere l’attenzione all’elenco degli interventi premiati dal bonus al fine di compendiarli alla luce della disciplina urbanistica ed edilizia.
Innanzitutto, la norma suddivide in due categorie gli interventi premiati dal bonus, alle voci a) e b) dell’art. 1 comma 12 della L. n. 205/2007, distinguendo tra “sistemazioni a verde” e “le coperture a verde e di giardini pensili”.
Concentrando l’attenzione sulla prima delle due voci, si nota che la lettera a) aggiunge alla categoria “sistemazioni a verde” anche la specificazione “di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi”.
La norma quindi introduce un elenco di opere e interventi, che tuttavia per loro eterogeneità e genericità (si pensi alla definizione di “pertinenze”) non sembrano costituire affatto un numero chiuso, riferendosi piuttosto ad una forma di codificazione, tramite un’elencazione esemplificativa, di un metodo volto a connotare le spese detraibili in riferimento ad interventi destinati ad opere esterne che abbiano una qualche connotazione con la sistemazione del verde.
E’ ovviamente una definizione labile e generica che infatti avrebbe reso necessario – come richiesto durante “Telefisco2018” – un miglioramento dello standard lessicale.
Ciò tuttavia non è avvenuto nei successivi rinnovi annuali, ma vi è stato un tentativo di codificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la Circolare n. 13/E del 31.05.2019 – poi confermata dalla successiva 19/E del 08.07.2020 – precisa, aveva tentato di abbozzare una sorta di principio generale (nella “fiscale” in cui andava ad innestarsi, di limitare l’accesso al bonus) per il quale “Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. E’, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale”.
Secondo la Circolare, di converso, “La detrazione non spetta per le spese sostenute per:
• la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
• i lavori in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione”.
Ne risulta una sostanziale divisione tra opere di rinnovamento o di manutenzione straordinaria, ammesse al bonus, e opere di manutenzione ordinaria che invece ne restano escluse, che tuttavia non trova esatta corrispondenza sotto il profilo edilizio soprattutto per quanto concerne la distinzione tra manutenzione ordinaria e rinnovazione, visto che la seconda è ricompresa nella prima secondo la definizione dell’art. 3 comma 1 lett. a) D.P.R. n. 380/2001 a mente del quale si intendono per “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
A ogni modo, è chiara la finalità di attribuire il bonus a tutti i lavori di sistemazione a verde nel loro complesso, comprensivo delle opere necessarie alla loro realizzazione. Questo fa ritenere che un intervento di sistemazione d’esterno che riguardi interventi a corredo della migliore fruibilità degli spazi pertinenziali aperti con arredo a verde, quali balconi, terrazze a livello, giardini, debba godere del bonus, e questo vale anche per l’installazione di pergolati (a condizione che siano ricomprese nel più ampio programma di sistemazione a verde della pertinenza su cui vengono installate) che – alla luce della giurisprudenza amministrativa sopra richiamata – va qualificata come attività di edilizia libera ogni volta in cui sia qualificabile come un intervento di arredo da esterno insuscettibile di costituire volumetria aggiuntiva.
Il bonus, viceversa, non è applicabile per tende da sole o pergotende che invece, insieme alle schermature solari, possono beneficiare dell’Ecobonus, anch’esso prorogato fino al 31.12.2021 dalla Legge di Bilancio del 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020).
La natura di attività edilizia libera e la possibilità di beneficiare di incentivi fiscali fa del pergolato un intervento sicuramente d’interesse e di grande diffusione.
di Andrea Accardo – Studio Legale Slata
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