La precarietà di un’opera
edilizia dev’essere valutata considerando principalmente
la funzione alla quale è destinata e non le
modalità costruttive impiegate.
Le opere precarie difatti devono essere agevolmente
rimovibili ma, soprattutto, devono essere
funzionali a soddisfare un’esigenza temporanea,
con obbligo di effettiva rimozione una volta
soddisfatta la necessità.
Solo in questo caso l’installazione può avvenire in assenza del
permesso di costruire, che risulta invece obbligatorio
ogniqualvolta l’opera sia mirata a soddisfare finalità perduranti
nel tempo, perché si verificherebbe un’alterazione
permanente del territorio anche se il manufatto dovesse
essere un pergolato in struttura leggera.
Opere precarie senza titolo: quali caratteristiche?
A spiegarlo è il TAR Campania con la sentenza
del 15 aprile 2024, n.
2488, con cui ha ritenuto infondato il ricorso contro
l’ordine di demolizione inerente un pergolato
realizzato in assenza di titoli abilitativi e impiegato come
dehors a servizio di un locale bar.
Viene chiarito che le opere destinate
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