Anche se la distinzione tra le diverse strutture realizzabili
all’esterno (tettoie, verande, pergotende, pergolati, gazebo…)
può non sempre risultare semplice, per la giurisprudenza
amministrativa è chiaro che la pergotenda
costituisce un elemento di arredo esterno non
soggetto a preventivo rilascio di permesso di
costruire, da includere piuttosto tra le opere di
edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6, lettera
e.5), d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia).
Pergotenda: edilizia libera o nuova costruzione?
Un concetto sul quale il Consiglio di Stato è
tornato con la sentenza
del 30 gennaio 2024, n. 916, respingendo il ricorso in
appello di un’Amministrazione comunale sull’illegittimità di un
ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 del
d.P.R. n. 380/2001, impartito su una struttura composta da
pilastrini in legno, con tetto composto da assi di legno su cui
scorreva una tenda avvolgibile. Secondo l’amministrazione non si
trattava di una “pergotenda”, e quindi di un mero elemento di
arredo esterno non soggetto ad alcun titolo abilitativo
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