Le strutture note come “pergotende” sono realizzabili in
edilizia libera, sugli spazi pertinenziali degli edifici,
esclusivamente se l’opera principale è costituita dalla
stessa tenda e non dall’organismo che la
sorregge.
In tale ottica, la struttura sottostante deve risultare come un
mero elemento accessorio, necessario solo a
sorreggere la tenda; la tenda invece dev’essere in tessuto leggero
o in materiale plastico, destinata unicamente a rendere meglio
vivibili gli spazi esterni, fornendo copertura dal sole o dagli
agenti atmosferici.
Non può dunque rientrare nel regime dell’edilizia libera un
manufatto che configura uno spazio stabilmente chiuso e
abitabile, perché in quel caso comporterebbe la creazione
di nuovi volumi o superfici, rendendo necessario il titolo
abilitativo.
Pergotenda in edilizia libera: quali caratteristiche
obbligatorie
A ribadirlo è il Tar Lazio con la
sentenza del 16 maggio
2024, n. 9648, con cui ha respinto il ricorso contro
l’ordine di demolizione e l’applicazione della
sanzione pecuniaria disposti in relazione ad una struttura per la
quale era necessario richiedere
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