

Oggetto di innumerevoli e non univoci contenziosi, la
pergotenda sembra adesso aver trovato una sua
collocazione stabile tra le attività di edilizia libera, come
dimostrano le modifiche all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 apportate
dal Decreto Salva Casa.
Ciò nonostante, la vincolatività del parere della
Soprintendenza, quando necessario, può comunque rendere impossibile
l’installazione del manufatto.
Installazione pergotenda: occhio al parere della
Soprintendenza
Dimostrazione ne è la recente sentenza del TAR
Lazio del 2 gennaio 2025, n. 47, con cui è stato
respinto il ricorso per l’annullamento del parere negativo di una
Soprintendenza e il provvedimento di inefficacia di una SCIA in
relazione all’installazione di una pergotenda.
Il ricorrente, ritenendo che l’intervento fosse riconducibile
all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett.
e-quinquies del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) e della
Tabella A del d.lgs. n. 222/2016, aveva presentato una SCIA senza
chiedere il preventivo parere della Soprintendenza.
Secondo il TAR, la decisione dell’Amministrazione sarebbe
stata legittima: l’immobile rientrava
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