Il d.P.R. n. 380/2001, anche conosciuto come Testo Unico
Edilizia, è una legge quadro che riunisce le disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. Molte di queste
disposizioni risalgono ai primi del ‘900 e nel primo ventennio di
applicazione del testo unico hanno subito una profonda
trasformazione.
Agibilità: dal certificato alla segnalazione certificata
Tra queste disposizioni, una di quelle che ha subito una
modifica sensibile è quella contenuta all’art. 24 che nella sua
prima versione era rubricato “Certificato di agibilità” e conteneva
le disposizioni legislative (L) di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, articoli 220, 221, comma 2, come modificato
dall’art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109 e
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1.
Nella sua prima versione, il certificato di agibilità,
rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale, attestava la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli
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