L’urbanizzazione preesistente e la presenza di
un piano regolatore non esimono dalla necessità di
un piano attuativo, in mancanza del quale
l’Amministrazione può anche annullare un permesso di
costruire.
Permesso di costruire: senza piano attuativo, il PRG non è
sufficiente
Lo spiega bene il Consiglio di Stato con
la sentenza
del 16 gennaio 2024, n. 534, con la quale ha
respinto i ricorsi – riuniti in un unico giudizio – di diversi
privati e imprese di costruzioni che avevano visto
annullare in autotutela i permessi di
costruire per la realizzazione di edifici residenziali.
La zona interessata dai lavori permetteva il rilascio del
pernesso di costruire solo previa approvazione di
piani attuativi di lottizzazione. Nel comprensorio
interessato dai fabbricati non erano presenti opere di
urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard
urbanistici minimi prescritti e, pertanto, non era possibile
prescindere dalla definizione del piano urbanistico attuativo, in
considerazione dell’esigenza almeno di raccordo con il preesistente
aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di
urbanizzazione.
Inoltre, come
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